giovedì 30 aprile 2009

Fondo di rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso


Fondo di rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

Con il Fondo lo Stato sostiene le vittime dei reati mafiosi, garantendo il risarcimento dei danni liquidati in sentenza


Lo Stato agisce attraverso:

il Fondo di rotazione per la solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che presiede il Comitato di solidarietà.
Il Fondo è alimentato da un contributo annuale dello Stato, da somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e da una quota, definita annualmente con decreto del Ministro dell’Interno, del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sui premi assicurativi.
La CONSAP (concessionaria di servizi assicurativi pubblici) gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'Interno sulla base di un’apposita concessione.
Il Comitato di solidarietà, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, decide sulle domande di accesso al Fondo, previa verifica dei presupposti e requisiti di legge.

presupposti e requisiti per l'accesso al Fondo (art. 4 comma 1 della legge 512/1999, art. 2 ter della legge 28 novembre 2008 n. 186 e art.2 commi 23 e 24 della legge 94/2009) sono i seguenti:
A. Presupposti:

costituzione di parte civile di persone fisiche o Enti (*) destinatari di sentenze emesse, successivamente al 30 settembre 1982, nei confronti di imputati: del delitto di cui all'art. 416-bis del c. p.; dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis e dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Tali sentenze possono essere:
a) di condanna definitiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
b) di condanna non definitiva al pagamento di una provvisionale;
c) di condanna per il risarcimento delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa.
(*) Gli Enti hanno diritto di accesso al Fondo (entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso) limitatamente al rimborso delle spese processuali.

B. Requisiti:

inesistenza, nei confronti del richiedente, alla data di presentazione della domanda:
di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), del c. p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati.
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione;
inesistenza, a carico della vittima deceduta, alla data dell’evento lesivo:
di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), del c.p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati;
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione.

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