giovedì 30 aprile 2009

Vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso

Fondo di rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso



Con il Fondo lo Stato sostiene le vittime dei reati mafiosi, garantendo il risarcimento dei danni liquidati in sentenza


Lo Stato agisce attraverso:

il Fondo di rotazione per la solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che presiede il Comitato di solidarietà.
Il Fondo è alimentato da un contributo annuale dello Stato, da somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e da una quota, definita annualmente con decreto del Ministro dell’Interno, del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sui premi assicurativi.
La CONSAP (concessionaria di servizi assicurativi pubblici) gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'Interno sulla base di un’apposita concessione.
Il Comitato di solidarietà, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, decide sulle domande di accesso al Fondo, previa verifica dei presupposti e requisiti di legge.

presupposti e requisiti per l'accesso al Fondo (art. 4 comma 1 della legge 512/1999, art. 2 ter della legge 28 novembre 2008 n. 186 e art.2 commi 23 e 24 della legge 94/2009) sono i seguenti:
A. Presupposti:

costituzione di parte civile di persone fisiche o Enti (*) destinatari di sentenze emesse, successivamente al 30 settembre 1982, nei confronti di imputati: del delitto di cui all'art. 416-bis del c. p.; dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis e dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Tali sentenze possono essere:

a) di condanna definitiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
b) di condanna non definitiva al pagamento di una provvisionale;
c) di condanna per il risarcimento delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa.
(*) Gli Enti hanno diritto di accesso al Fondo (entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso) limitatamente al rimborso delle spese processuali.


B. Requisiti:

inesistenza, nei confronti del richiedente, alla data di presentazione della domanda:
di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), del c. p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati.
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione;
inesistenza, a carico della vittima deceduta, alla data dell’evento lesivo:
di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), del c.p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati;
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione.




Vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso



E' considerato vittima della criminalità organizzata di stampo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da atti di tale matrice.
Il Prefetto cura l’istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici in favore degli invalidi vittime di atti di criminalità organizzata e dei loro familiari.

Il Prefetto rilascia, su richiesta degli aventi diritto la certificazione attestante lo stato di vittima della mafia, necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l’assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).


CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Chiunque abbia subito un’invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di atti della criminalità organizzata, nonché i loro familiari.

Per familiari della vittima si intendono:
1. coniuge e figli a carico all’epoca dell’evento, compresi i figli maggiorenni per i benefici di cui alla legge 222/2007 e 244/2007
2. figli anche non a carico all’epoca dell’evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione
3. genitori
4. fratelli e sorelle se conviventi a carico all’epoca dell’evento
5. chiunque risulti a carico della vittima negli ultimi tre anni precedenti all’evento ed i conviventi more uxorio.
I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l’ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82)

La vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali

LA RICHIESTA
La richiesta per ottenere la concessione dei benefici economici deve essere indirizzata al Ministero dell’Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e inoltrata per il tramite del Prefetto della provincia di residenza o della provincia in cui si è verificato l'evento. In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o gli assegni vitalizi.
In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo ( T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto.





Il sostegno economico dello Stato alle vittime della criminalità di tipo mafioso


Benefici per cittadini deceduti o feriti per atti della criminalità organizzata elargiti dalla Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

Lo Stato italiano ha previsto l'elargizione di fondi in favore delle vittime civili di reati di tipo mafioso: una concreta azione di solidarietà verso i cittadini che hanno subito l'azione violenta della criminalità organizzata.


VITTIME DECEDUTE:
Benefici economici previsti:

speciale elargizione: € 200.000,00 (da rivalutare al momento della concessione secondo indici ISTAT), corrisposta in unica soluzione, da ripartire in quote tra i beneficiari aventi diritto;
assegno vitalizio: €. 500,00 mensili (non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da IRPEF) per ciascuno dei beneficiari aventi diritto;
speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da Irpef, a ciascuno dei beneficiari aventi diritto.


VITTIME FERITE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 25%
Benefici economici previsti:

speciale elargizione: € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio (da rivalutare al momento della concessione secondo indici ISTAT);
assegno vitalizio: € 500,00 mensili (non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da IRPEF)
speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da Irpef, a ciascuno dei beneficiari.


VITTIME FERITE CON INVALIDITÀ INFERIORE AL 25%
Benefici economici previsti:

speciale elargizione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio (da rivalutare al momento della concessione secondo indici ISTAT






  Come accedere al Fondo di Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (legge 512/99)




Cosa fare
Presentazione e contenuto della domanda di accesso al fondo di rotazione - art. 8 D.P.R. n. 284/2001.

La domanda di accesso al Fondo, presentata in carta semplice deve essere inoltrata al Prefetto della provincia di residenza del richiedente, o al Prefetto della provincia in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria che ha emesso la sentenza a favore dell’interessato.
Un fac-simile della domanda è disponibile presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e sul sito internet del Ministero dell’Interno www.interno.it

Chi può fare la richiesta
- gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, limitatamente al rimborso delle spese processuali;

- coloro che dichiarino ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n. 284/2001:

a) di essersi costituito parte civile nel procedimento penale per i danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso (nel caso di condanna al pagamento di una provvisionale);
b) di essere vittima di uno dei reati di cui all’art.4, comma 1, della legge. Tale dichiarazione va riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dagli eredi;
c) che, alla data di presentazione della domanda, non è stata pronunciata nei loro confronti sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. e che per gli stessi reati non vi siano a carico procedimenti penali in corso;
d) che, alla data di presentazione della domanda non è stata applicata nei loro confronti in via definitiva una misura di prevenzione e non vi sono procedimenti in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31maggio1965, n.575, e successive modificazioni;
e) che, alla data di presentazione della domanda, non sono state già ricevute somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione difesa in giudizio da parte del condannato al risarcimento del danno;
f) le complete generalità della vittima in caso di domanda presentata dagli eredi.
Alla domanda deve essere allegata copia autentica dell’estratto della sentenza di condanna emessa a favore del richiedente.

Termine di presentazione della domanda - art. 5 comma 5 della legge 512/1999.

Nessun termine è previsto per le sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della legge n.512/99 (25 gennaio 2000), mentre per le sentenze emesse prima dell’entrata in vigore della legge n.512/1999, il termine è scaduto il 25 gennaio 2001.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Domanda per l'accesso al Fondo di solidarietà.
Scarica il modello 1 - domanda di accesso al Fondo.
Scarica il modello 1"a" - autocertificazione relativa alla qualità di rappresentante legale, curatore o tutore del richiedente.
Copia autentica dell'estratto della sentenza.
Riferimenti normativi
- il testo della legge n. 512/1999;
- il testo del D.P.R. n. 284/2001;
- il testo della legge n. 181/2008 art. 2 comma 7 lettera a);
- il testo della legge n. 186/2008, artt. 2 bis e 2 ter;
- il testo della legge n. 94/2009, art. 2 commi 23 e 24.

informazioni e chiarimenti
Numero Verde 800.191.000
Attivo presso l’Ufficio del Commissario
dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 il venerdì







  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA




la seguente legge:

Art. 1.
Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.


1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato:

A) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;

b) dai rientri previsti dall'art. 2.

Art. 2.
Modifiche all'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575. 1.All'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
:

A) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "titoli" sono inserite le seguenti: ", al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

e) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso".

Art. 3.
Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso


1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è composto:

A) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'art. 6.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo. Art. 4. Accesso al Fondo. 1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

A) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale;

b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-bis;

c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore e' stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. 4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 4.
Accesso al Fondo


1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:
a) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 5.
Domanda per l'accesso al Fondo


1. Quando, ai sensi dell'art. 416 del codice di procedura penale, è depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.

3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti.

4. La richiesta di pagamento al Fondo è accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge è proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.
Gestione delle domande per l'accesso al Fondo


1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'art. 5 è disposta con deliberazione del Comitato di cui all'art. 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:

A) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;

b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione.

2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.

3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.

4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.

Art. 7.
Regolamento di attuazione


1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

A) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, le modalità di gestione del Fondo;

b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;

c) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;

d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'art. 3;

e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;

f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

g) disciplinare la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'art. 6, comma 4. 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 8.
Copertura finanziaria


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è accantonata una quota pari alla metà delle risorse finanziarie disponibili per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente tra il 30 settembre 1982 e la data stessa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
Disposizioni transitorie


1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, alle modalità per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396.

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